Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 460/97:
SEZIONE I - Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte
sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
Art. 1 - Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per
individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività.
Art. 2 - Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per
lo svolgimento convenzionato di attività
Art. 3 - Determinazione dei redditi e contabilità separata
Art. 4 - Regime forfetario di determinazione del reddito
Art. 5 - Enti di tipo associativo
Art. 6 - Perdita della qualifica di ente non commerciale
Art. 7 - Enti non commerciali non residenti
Art. 8 - Scritture contabili degli enti non commerciali
Art. 9 - Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni
patrimoniali
SEZIONE II - Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 11 - Anagrafe delle onlus e decadenza dalle agevolazioni
Art. 12 - Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Art. 13 - Erogazioni liberali
Art. 14 - Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
Art. 15 - Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto
Art. 16 - Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
Art. 17 - Esenzioni dall'imposta di bollo
Art. 18 - Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
Art. 19 - Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
Art. 20 - Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli
immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
Art. 21 - Esenzioni in materia di tributi locali
Art. 22 - Agevolazioni in materia di imposta di registro
Art. 23 - Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
Art. 24 - Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi
di beneficenza
Art. 25 - Disposizioni in materia di scritture contabili e
obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 26 - Norma di rinvio
Art. 27 - Abuso della denominazione di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale
Art. 28 - Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e
degli amministratori
Art. 29 - Titoli di solidarietà
Art. 30 - Entrata in vigore
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997 n. 460. ( indice )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998 n. 1)
RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante delega al governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla
data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal
citato articolo della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col
Presidente della Camera dei Deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della
citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per
l'espressione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;
acquisito il parere della summenzionata commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14
novembre 1997;
sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
e m a n a
il seguente decreto legislativo:
SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito
e di imposta sul valore aggiunto.
Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto
esclusivo o principale di attività.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 é sostituito dai
seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente é determinato in base
alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o
di scrittura privata autenticata o registrata. per oggetto principale si intende
l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente é determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello stato; tale disposizione si applica in ogni
caso agli enti non residenti.".
Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato
di attività
1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito
complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, é aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) I fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi
finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti
stessi.".
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione
dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti
affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione
dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno
l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente é
deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte
del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.";
b) il comma 4-bis é sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica
sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le
modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.".
Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 é inserito il seguente:
"art. 109-bis (regime forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo
quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo
9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità
semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito
d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività
commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza
secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito
di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) Attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) Altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attività prevalente. in mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno
qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione é esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale é esercitata fino a quando non é
revocata e comunque per un triennio. la revoca dell'opzione é effettuata nella
dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel
corso del quale la dichiarazione stessa é presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione
nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.".
Art. 5.
Enti di tipo associativo
1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta
dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 é sostituito dal seguente:
"3. per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non é
considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali
lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga
al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché
l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia
di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso
pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.".
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: "e
sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello stesso
comma, il terzo periodo é soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da
enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle
seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, non si considera commerciale,
anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto
comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione
in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni
costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi
dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera
b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma
3 é di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, é inserito il seguente:
"Art. 111-bis (perdita della qualifica di ente non commerciale). 1.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo
d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti
parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate
istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e
le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto
alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno
le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i
beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio
del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, é
aggiunto il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui
all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 7.
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non
commerciali non residenti nel territorio dello stato, nel comma 2, le parole: "senza
tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo
109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2,
3 e 3-bis dell'articolo 109".
Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario,
gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e
conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate
nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1
dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno
solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi
contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non
commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, é esente
dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di
valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte
sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle
relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto
per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a
condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività.
Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente,
questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta
eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del ministro delle
finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre
1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la
rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva é stabilita con
l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4,
comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta
legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7
dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per
cento e del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto
utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una
somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli
stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in
regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà
dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di
acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione
nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte
sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato,
con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di
cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che
la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o dell'acronimo "onlus".
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei
settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti
civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i
beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se
costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque
inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte
nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte
per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie
di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della
cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10)
del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3,
nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse é consentito a condizione
che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a)
del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i
relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai
fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il
terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più
favorevoli in ragione della loro qualità. sono fatti salvi, nel caso delle attività
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche,
siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995,
n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di
4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per
cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni,
e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
8. Sono in ogni caso considerati onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro
finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente,
alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha
stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, sono
considerati onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso onlus gli enti pubblici, le società commerciali
diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.
218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11.
Anagrafe delle onlus e decadenza dalle agevolazioni
1. E' istituita presso il ministero delle finanze l'anagrafe unica delle onlus. fatte
salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i
soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero
delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in
conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle finanze. La
predetta comunicazione é effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le
attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì
comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di onlus.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 é condizione necessaria per
beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di onlus,
nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente
decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
Art. 12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto
dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, é inserito il seguente:
"Art. 111-ter (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). 1. Per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), ad eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle
attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.".
Art. 13.
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera
i), é aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. la detrazione é
consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori
modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro delle finanze da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di
società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole:
"per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le
seguenti: "per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai
fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle onlus;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di onlus, nel limite
del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h)
e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati
alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed ibis) del comma 1
dell'articolo 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui
scambio é diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione
dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle onlus, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività d'impresa diversi
da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle onlus, non si
considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di
tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a
2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione
liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del
predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni
sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
competente ufficio delle entrate e che la onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare
direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei
benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto;
entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene
luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun
mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si é esonerati
dall'obbligo della comunicazione preventiva. con decreto del ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del
medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65,
comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei
soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate
prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono inserite le
seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(onlus),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle onlus";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "e da onlus";
3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità
giuridica" sono inserite le seguenti: "e da onlus";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da
pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da onlus";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza
sociale" sono inserite le seguenti: "e da onlus";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel
secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
Art. 15.
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le onlus, limitatamente alle operazioni
riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di
certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta
di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti alle onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non
si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo
assoluto, dopo l'articolo 27, é aggiunto, in fine, il seguente:
"art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se
dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in
essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).".
Art. 18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, é inserito il
seguente:
"art. 13-bis (esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) sono esenti dalle tasse sulle
concessioni governative.".
Art. 19.
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità
di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)".
Art. 20.
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa
imposta sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di
valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono
inserite le seguenti: ", nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(onlus)".
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non é dovuta dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
Art. 21.
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono deliberare nei confronti delle onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei
tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, é aggiunto, in fine, il seguente:
"se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire
250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), é aggiunta, in fine, la
seguente: "II-quater). a condizione che la onlus dichiari nell'atto che intende
utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace
o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività é dovuta
l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della stessa imposta.";
b) dopo l'articolo 11 é aggiunto, in fine, il seguente: "art. 11-bis - 1. atti
costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale: lire 250.000.".
Art. 23.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non é dovuta per le attività spettacolistiche indicate
nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
svolte occasionalmente dalle onlus nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1,
lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data
comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore
territorialmente competente. con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa
considerarsi occasionale.
Art. 24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle
leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole:
"enti morali," sono inserite le seguenti:
"organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole:
"enti morali," é inserita la seguente: "onlus,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di
beneficenza, dopo le parole: "enti morali," é inserita la seguente:
"onlus,".
Art. 25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
l'articolo 20, é inserito il seguente:
"art. 20-bis (scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) diverse dalle
società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale,
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le
attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello
indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili
previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui
l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle
attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli
adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la
contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità
alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e
connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100
milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle
scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e
delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle
provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui
all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di
lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo
sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.".
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si
applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1,
lettera a).
Art. 26.
Norma di rinvio
1. Alle onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non
commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27.
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale",
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno
é vietato a soggetti diversi dalle onlus.
Art. 28.
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle onlus, che si
avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui
all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni
a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste
all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, é punito con la sanzione
amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della
onlus.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni
che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo,
conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido
con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle
relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29.
Titoli di solidarietà
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" é riconosciuta
come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso
effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del ministro
del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto
di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle onlus.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati
all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi
relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e,
relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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