Decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275 (in Gazz. Uff., 11 luglio 1995, Art. 1. Art. 2. 1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di
compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, anche in
deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 30 miliardi cui si
provvede mediante riduzione di lire 27 miliardi e di lire 3 miliardi, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli 2995 e 2996 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo. Art. 3. 1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo
restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono
stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di
personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese. Art. 4. 1.(Omissis) (1). Art. 5. 1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la
consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine ivi previsto è fissato al 30 dicembre 1996
(1). Art. 6. 1. All'onere di lire 53 miliardi per l'anno 1995 derivante
dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, comma 1, si provvede, quanto a lire 34
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
utilizzando per lire 16,740 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 2,260 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Art. 7.
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