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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997
1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed in particolare nelle aree protette, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della societa' SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque indifferibilmente, non oltre il 31 dicembre 1997.
3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento, nonche' al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unita' all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996".
1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita
delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991,
n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le
disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla
ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione
delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della
rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.";
b) al comma 2 dell'articolo 1:
1) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni
e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero
programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;";
2) alla lettera h) dopo la parola: "periferico" sono aggiunte le
seguenti: ", compreso il potenziamento operativo degli organi
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";
3) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
" i-bis interventi di messa in sicurezza e prevenzione del
rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli
privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle
precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma, nei
comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;
i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con
caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far
fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei
campi containers. ";
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "articolo 1" sono
inserite le seguenti: ", compresi quelli previsti dalla lettera i
-bis) , dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione gia'
individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto -
legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto, ";
d) il comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
" 2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare
gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando
l'entita' dei contributi gia' determinata con precedenti ordinanze.".
1-bis. Ai nuclei familiari gia' residenti in immobili
dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e'
corrisposta un'indennita' di locazione di unita' immobiliare
destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennita'
provvede la prefettura competente, previo deposito della
relativa istanza in carta semplice corredata da copia del
contratto di locazione. L'indennita', pari all'80 per cento
dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000
mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e
viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza
di tale periodo.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis,
determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera
b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile
adotta, d'intesa con la regione siciliana e sentito il Ministero dei
lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31
dicembre 1991, n. 433, e' incrementato di lire 8 miliardi per l'anno
1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1,
comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).
4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere
effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato Stato -
regione di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che e' composto
da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti
del Dipartimento della protezione civile.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2 del presente decreto
e all'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996,
n. 496, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato
ad avvalersi di esperti tecnicoamministrativi fino a dieci
unita' con contratto di diritto privato annuale.
2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800
milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione
civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, gia' inquadrato nei ruoli
dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a domanda nei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno per le esigenze degli
uffici ove il medesimo personale prestava servizio
anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.
2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato e'
tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 e' assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi e' assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosita' sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
1. I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento gia' assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnicoscientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza citata.
1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, e' duplicato.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "eventi alluvionali" sono sostituite dalle seguenti: "eventi calamitosi".
1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, e' concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attivita' viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. All'onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno 1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme potranno altresi' essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.".
2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse comunitarie, i Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.
3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, il settimo e l'undicesimo periodo sono soppressi.
3-bis. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificata dal comma 15 - ter dell'articolo 5 del decreto - legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, dopo le parole: "da realizzare nel centro storico della citta'" sono aggiunte le seguenti: "e interventi di riparazione e / o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumita' adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905".
3-ter. Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, e' autorizzato ad utilizzare le somme gia' accreditate ai sensi del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorche' relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.
1. Per l'attuazione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto - legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, e' autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonche' di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli esercenti attivita' commerciali e / o artigianali gia' sgombrati e quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto - legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato puo' procedere, nei limiti delle disponibilita' del bilancio comunale, all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti puo' operare anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe ove necessarie.
1. All'articolo 1 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo.
2. Il secondo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente:
"I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a
leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico
dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano
dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o
abbiano dichiarato l'impossibilita' all'esecuziope dell'opera,
con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con
il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero
devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento
totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti".
3. All'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "comunita'
montane," sono inserite le seguenti: "consorzi tra enti locali;
aziende speciali e societa' a prevalente capitale pubblico
locale,".
1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane,
alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui
impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali
avversita' atmosferiche che hanno colpito la provincia di
Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano gia'
fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1,
della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e' concesso, sulla base
dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di
Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del
valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di
lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il
prefetto di Latina.
2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto - legge 26 luglio
1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 1996, n. 496.
1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali,
di servizi, turistico - alberghiere con insediamenti ricompresi
nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle
delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di
bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge
18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto - legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle
attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che
hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, successive modificazioni, allo scopo di
rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita'
al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del
territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non
piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue
assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi
dei citati articoli 2 e 3 del decreto - legge n. 691 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di
aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di
trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi,
nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel
limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e
di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono
concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore
a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista
non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi
anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria
capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione
tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico
dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali
e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei
finanziamenti previsti dal decreto - legge n. 691 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e
successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi
alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai
finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento
viene contestualmente estinto con oneri a carico delle
disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del
Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti
concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle
agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre
1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 8 del
decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti
i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la
Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici
assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.
1. All'articolo 4 -bis del decreto - legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2 - quater , le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonche' le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata".
1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non puo' superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere.
1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il
fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca
costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga
idraulica e traino pelagico.
2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5,
6 e 9- bis, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642. Il fermo biologico e' effettuato in via obbligatoria nelle
acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo
di effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della
pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino
pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi
interessati, anche da parte di unita' provenienti da altri
compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto
comporta la sospensione della validita' della licenza di pesca
per trenta giorni.
3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonche' la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699 / 93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 1624 / 95 del Consiglio, del 29 giugno 1995.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
1. Il Ministro della sanita' e' autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, con le modalita' stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto - legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato all'indennita' per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la
maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della
stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio,
e' versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per
forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresi' le
disponibilita' esistenti sul conto corrente fruttifero acceso
presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959
del 1953.
2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate
nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del
tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti
destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo
Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 1953, n. 959.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
articolo.
4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1,
il sovracanone e' versato direttamente ai comuni.
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' differito al 31 dicembre
1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo
supplementare concesso dal Ministero della sanita' in
applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto del Ministro della sanita' del 23 novembre
1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione
che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il
termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai
requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del
1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine
supplementare per motivi che non sono loro imputabili.
2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto -
legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' prorogato al 31
dicembre 1997.
3. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
531, gia' differito dall'articolo 4 del decreto - legge 23
ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente differito,
limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai
mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.