MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 16 Novembre 1992: Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto I'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare it comma 2, che prevede I'individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente t'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonche per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima; Considerata la necessita di apportare correttivi nelle modalità tecniche relative all'obbligo assicurativo; Decreta: Art. 1. II terzo e quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992. concernente I'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato, sano sostituiti dal seguente: 3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione net registro. Art. 2. II sesto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e sostituito dal seguente: 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione net registro previsto dall'art 3 Art. 3. II primo comma dell'art. 3 de( decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e sostituito dal seguente: 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. II registro, prima di essere posto in usa, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che la compongono. Art. 4. II quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e sostituito dal seguente 5. II registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta della stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma. II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma. 16 novembre 1992 II Ministro: Guarino |
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