IL CONSIGLIO REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1 - Riconoscimento del
volontariato
-
La Regione siciliana, nel rispetto dei principi della
legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato",
riconosce il valore e la funzione del volontariato come elemento di
crescita della comunità e quale espressione di pluralismo, di
solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo
sviluppo della società.
-
La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del
volontariato, salvaguardandone le finalità e l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa.
Art. 2 - Attività di
volontariato
-
Ai fini della presente legge, si considera attività di
volontariato quelle avente le caratteristiche ed i requisiti indicati
all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 3 - Organizzazioni di
volontariato
-
Ai fini della presente legge si considerano
organizzazioni di volontariato gli organismi costituiti ed operanti nel
rispetto dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 4 - Assicurazione degli
aderenti ad organizzazioni di volontariato
-
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i
propri aderenti che prestano attività di volontariato come previsto
dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 5 - Risorse
economiche
-
Le risorsa economiche delle organizzazioni di
volontariato sono quelle previste dall'articolo 5 della legge 11 agosto
1991, n. 266.
Art. 6 - Istituzione del
registro generale regionale delle organizzazioni di
volontariato
-
Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è
istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di
volontariato di seguito denominato registro generale.
-
Il registro generale è articolato nelle seguenti
sezioni:
-
solidarietà sociale;
-
socio-sanitaria;
-
socio-culturale ed educativa;
-
ambientale;
-
promozione dei diritti civili e della
persona.
-
Protezione civile
(integrazione introdotta dall’art.22 della l.r.
41/96)
Art. 7 - Iscrizione nel
registro generale
-
Possono chiedere l'iscrizione nel registro generale le
organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale ed
effettivamente in attività.
-
La domanda di iscrizione è presentata dal legale
rappresentante dell'organizzazione di volontariato all'Assessore
regionale per gli enti locali.
-
La domanda deve essere corredata da:
-
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti da cui risulti, la conformità
dell'organizzazione di volontariato al dettato degli articoli 2 e 3
della legge 199 l, n. 266;
-
relazione sull'attività svolta nel territorio
regionale dall'associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e
sull'attività che intende svolgere;
-
dichiarazione contenente l'indicazione del legale
rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche
sociali;
-
dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei
soci e del volontari aderenti;
-
dichiarazione contenente l'entità e la natura delle
risorse disponibili;
-
dichiarazione contenente il numero e le mansioni
espletate da eventuali operatori esterni di cui l'organizzazione di
volontariato si avvale con contratto di lavoro subordinato od
autonomo.
-
L'iscrizione nel registro generale è subordinata
esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti
dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
-
Le organizzazioni possono essere in più di una sezione
del registro generale in dipendenza dei loro ambiti di attività.
-
L'Assessore regionale per gli enti locali, previo
parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo
11, provvede all'iscrizione, entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, dandone comunicazione all'organizzazione di volontariato
richiedente ed al comune nel cui territorio l'organizzazione stessa ha
sede.
-
Qualora l'Assessore regionale per gli enti locali non
abbia provveduto all'iscrizione o rigettato la domanda entro il termine
di cui al comma 6, la domanda s'intende accolta.
Art. 8 - Tenuta e revisione del
registro generale
-
L'Assessorato regionale degli enti locali cura la
tenuta e l'aggiornamento del registro generale provvede trimestralmente
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni e, entro il 30
giugno di ogni anno alla pubblicazione delle organizzazioni di
volontariato iscritte.
-
La cancellazione dal registro generale avviene su
richiesta dell'organizzazione di volontariato interessato o d'ufficio,
qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. A
tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali predispone verifiche
periodiche.
-
L'Assessore regionale per gli enti locali invia ogni
anno copia aggiornata del registro generale all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266.
-
Le organizzazioni iscritte nel registro generale sono
tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di
cui all'articolo 5 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti o
delle modalità di riscossione e sono, altresì, tenute a comunicare
all'Assessorato regionale degli enti locali, entro il 30 aprile di ogni
anno, i contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dagli enti
locali e dalle istituzioni pubbliche e private. L'Assessorato regionale
degli enti locali provvede a diffidare le organizzazioni inadempienti e,
in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla notifica,
disporrà apposita visita ispettiva.
Art. 9 - Effetti
dell'iscrizione nel registro generale
-
L'iscrizione nel registro generale è condizione
necessaria per:
-
potere accedere alla stipulazione di convenzioni con
lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici e
strutture pubbliche;
-
potere accedere a contributi dello Stato, della
Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche;
-
fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento
tributario di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n.
266;
-
godere, per il perseguimento degli scopi statutari
dell'organizzazione, dei diritti di accesso, d'informazione e di
partecipazione di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed
alle leggi regionali 30 gennaio 1991, n. 7, e 30 aprile 1991, n. 10. A
tal fine, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Gli aderenti alle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro generale hanno diritto di accedere alle
strutture e servizi, pubblici o convenzionati con gli enti locali,
operanti nel settore di attività di loro interesse, e di avanzare proposte
per il miglioramento dei servizi. L'accesso è disciplinato da accordi tra
la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato; in ordine
alle modalità di presenza dell'organizzazione stessa ed alle modalità di
rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o
servizio.
Art. 10 - Convenzioni
-
La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici
istituzionali e territoriali della Regione possono, nell'attuazione
delle proprie finalità, stipulare convenzioni con organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo
svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli
di competenza degli stessi enti pubblici.
-
La convenzione, oltre alla specificazione delle
presentazioni che saranno svolte dalle organizzazioni di volontariato,
deve prevedere:
-
la durata del rapporto convenzionale;
-
il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le
qualificazioni professionali degli stessi, nonchè del personale
dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento de
servizio;
-
l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione
di volontariato di attrezzature e di strutture;
-
le disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività
oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti; le forme di verifica delle prestazioni e di
controllo dalla loro qualità; i rapporti finanziari fra l'ente
responsabile del servizio pubblico e l'organizzazione di volontariato,
che devono comprendere:
-
gli oneri di copertura assicurativa del rischio di
infortuni, di origine non dolosa, a favore del personale
volontariato e/o dipendente o da questi procurato a terzi durante
l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
-
gli oneri relativi alle spese strettamente
connesse con l'attività da espletare;
-
la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi
l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell'attività all'interno delle
strutture convenzionate.
Art. 11 - Osservatorio
regionale sul volontariato
-
È istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti
locali, Direzione affari sociali, l'Osservatorio regionale sul
volontariato.
-
Esso ha funzioni di ricerca, promozione e verifica in
ordine alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e svolge
i seguenti compiti:
-
avanzare proposte alla Regione sulle materie che
interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
-
esprimere parere sulle proposte di legge e sulle
direttive che interessano le attività ed i progetti delle
organizzazioni di volontariato;
-
esprimere parere sulle richieste di iscrizione o
sulla cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro
generale;
-
provvedere alla diffusione della conoscenza delle
attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro
federazioni;
-
promuovere ricerche e studi;
-
fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
-
fissare i criteri generali per lo svolgimento dei
corsi di preparazione al volontariato e di aggiornamento, predisposti
dalle organizzazioni di volontariato, nel rispetto dell'autonomia
della scelta dei contenuti e dell'autonomia didattica;
-
esprimere parere sulle domande di istituzione dei
centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266; studiare le caratteristiche e valutare l'andamento delle
convenzioni;
-
promuovere con scadenza triennale la Conferenza
regionale del volontariato;
-
definire i parametri atti a valutare l'attitudine e
la capacità operativa delle organizzazioni di volontariato nell'ambito
delle attività oggetto di convenzione;
-
approvare i piani di intervento di cui all'articolo
13.
-
L'Osservatorio è composto come segue:
-
dall'Assessore regionale per gli enti locali,
presidente;
-
dal direttore regionale degli affari sociali,
vicepresidente;
-
da nove "volontari" eletti, nel corso della
Conferenza regionale su volontariato di cui all'articolo 12, dai
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro generale;
-
da esperti in numero pari al numero delle sezioni
nelle quali è articolo il registro generale, nominati dal Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti
locali;
-
da un funzionario dell'Amministrazione regionale in
servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali,
segretario.
-
L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente
della Regione, adottato su proposta dell'Assessorato regionale per gli
enti locali. Esso ha durata triennale; i componenti di cui alle lettere
c) e d) del comma 3 possono essere confermati per una sola volta.
-
Tutti i componenti prestano la loro opera a titolo
gratuito. Ad essi spetta il rimborso per le spese di viaggio e di
soggiorno secondo la normativa regionale vigente per i direttori
regionali.
-
Nella prima applicazione della presente legge, i
componenti di cui alla lettera c) del comma 3 vengono eletti
dall'Assemblea regionale siciliana, con voto limitato ad uno, entro
quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra i
"volontari" appositamente designati dalle organizzazioni di
volontariato, prescidendosi dall'iscrizione delle stesse al registro
generale. All'uopo, la predette organizzazioni di volontariato, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, depositano
presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana la designazione
dei "volontari" in numero non superiore a due nominativi per ciascuna
organizzazione, lo statuto dell'organizzazione medesima, una relazione
sull'attività svolta, nonchè‚ i curriculi dei nominativi designati.
Detti curriculi devono indicare:
-
i dati anagrafici e la residenza dei
designati;
-
il titolo di studio ed altri eventuali titoli
significativi degli stessi;
-
la professione o l'occupazione abituale e l'elenco
delle cariche pubbliche ricoperte attualmente o
precedentemente;
-
l'attività svolta in seno alle organizzazioni di
volontariato.
-
Trascorso il termine previsto dal comma 6, il
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana provvede direttimente alla
scelta dei nove "volontari" tra i nominativi già in possesso
dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei gruppi
parlamentari.
Art. 12 - Conferenza regionale
del volontariato
-
È istituita la Conferenza regionale del volontariato
quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di
volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
-
La conferenza si riunisce ogni tre anni con il compito
di:
-
formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi
generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle
finalità della presente legge e sui rapporti tra le organizzazioni di
volontariato e le istituzioni pubbliche;
-
esprimere parere sulla programmazione degli
interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di
volontariato;
-
fare osservazioni in merito all'attività svolta
dall'Osservatorio regionale sul volontariato;
-
eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato in seno all'Osservatorio regionale sul
volontariato.
-
Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, il
legale rappresentante o il delegato delle organizzazioni di
volontariato, iscritte nel registro generale. Possono, altresì,
intervenire, senza diritto di voto i legali rappresentanti o loro
delegati delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro
generale.
-
La conferenza è presieduta dall'Assessore regionale
per gli enti locali o da un suo delegato. Gli avvisi di convocazione
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
-
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario
dell'Osservatorio di cui all'articolo 11.
Art. 13 - Piani di
intervento
-
Le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel
registro generale possono sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio
regionale sul volontariato, entro il 31 dicembre di ogni anno, per
l'anno successivo, piani di intervento nei settori di competenza, per
attività che non abbiano carattere sostitutivo di quelle di competenza
istituzionale.
-
I piani di intervento devono in ogni caso indicare le
finalità e le modalità, l'area territoriale di riferimento, i
destinatari, le strutture, le attrezzature, le competenze ed i tempi
necessari per lo svolgimento dell'attività e gli eventuali oneri
derivanti da prestazioni richieste a terzi non volontari.
-
Particolare rilevanza l'Osservatorio attribuirà ai
piani di intervento sperimentali che si avvalgono dell'applicazione di
metodologie particolarmente avanzate e sperimentali e dell'integrazione
con i piani di intervento degli enti locali e/o di altre organizzazioni
del terzo sistema.
-
Il Presidente della Regione può avanzare richiesta di
accesso al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 12, comma
2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per i piani di intervento
rientranti tra i progetti cui il fondo per il volontariato è destinato.
5. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare annualmente
all'Osservatorio regionale sul volontariato una relazione analitica e
documentata sull'attività svolta in base ai piani di intervento.
Art. 14 - Centri di
servizio
-
Con decreto del Presidente della Regione, sentita la
Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul
volontariato, saranno determinati i criteri per l'istituzione dei centri
di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
in numero di tre, con sede nelle città di Palermo, Catania, e Messina,
secondo le modalità del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
292 del 13 dicembre 1991.
Art. 15 - Proposte delle organizzazioni di volontariato in materia
di formazione e aggiornamento
-
Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le
organizzazioni di volontariato o gruppi di esse possono proporre
all'Osservatorio iniziative di formazione ed aggiornamento anche per far
fronte a nuove emergenze che richiedano l'acquisizione di specifiche
competenze.
Art. 16 - Contributo alla spesa
dei contratti di assicurazione
-
Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro generale l'Assessore regionale per gli enti locali è
autorizzato a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa
sostenuta per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 4.
Art. 17 - Cessione gratuita
alle organizzazioni di volontariato di beni confiscali ai sensi della
normativa antimafia
-
Gli enti locali possono concedere in uso gratuito alle
organizzazioni di volontariato i beni loro assegnati confiscati in
applicazione della normativa antimafia.
Art. 18 - Cessione gratuita
alle organizzazione di volontariato di beni mobili fuori
uso
-
Gli enti locali, L'Amministrazione regionale e tutte
quelle sottoposte a tutela della Regione sono autorizzati a cedere
gratuitamente alle organizzazioni di volontariato i beni mobili, gli
arredi e le attrezzature dichiarati fuori uso.
-
L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono
mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato, in possesso
dei requisiti di legge, strutture e servizi logistici per lo svolgimento
delle loro attività.
Art. 19 - Organi e forme di
controllo
-
Nei confronti delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro generale, anche se non convenzionate, viene
effettuata, a cura dell'Assessore per gli enti locali, una visita di
controllo ordinaria o straordinaria, almeno ogni due anni.
-
Le visite di controllo di cui al comma 1 non
pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano
disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per
materia.
-
Le visite di controllo avranno per oggetto:
-
la contabilità;
-
il perdurare dei requisiti per l'iscrizione al
registro generale;
-
l'effettivo svolgimento dell'attività di
volontariato;
-
il riscontro della marginalità delle attività
commerciali e produttive eventualmente svolte.
-
Le organizzazioni di volontariato controllate hanno
l'obbligo di mettere a disposizione del funzionario tutti i libri, i
registri ed i documenti e di fornire, altresì, i dati, le informazioni
ed i chiarimenti richiesti.
-
Di ogni visita di controllo deve essere redatto
processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e
sottoscritti, oltre che dal funzionario, dal legale rappresentante
dell'organizzazione di volontariato, il quale può farvi iscrivere le
proprie osservazioni.
-
Entro quindici giorni dalla data del verbale,
l'organizzazione di volontariato controllata può presentare ulteriori
osservazioni al destinatari del verbale.
-
Uno degli originali del verbale rimane presso
l'organizzazione di volontariato; gli altri vengono trasmessi a cura del
funzionario, uno all'Assessore regionale per gli enti locali e l'altro
all'Osservatorio regionale sul volontariato.
-
Qualora si tratti di controllo tecnico, una copia del
verbale verrà trasmessa all'organo o all'ente che ha disposto la visita
tecnica.
Art. 20 - Soppressione
dell'albo delle associazioni di volontariato
-
Dalla data di istituzione del registro generale è
soppresso l'albo previsto dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo
1986, n. 14.
Art. 21 - Norma di
rinvio
-
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 11 agosto
1991, n. 266.
Art. 22 - Norma
finanziaria
-
Per le finalità della presente legge è autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso, così
ripartiti:
-
articolo 11: lire 100 milioni, Osservatorio
regionale sul volontariato e conferenza regionale del
volontariato;
-
articolo 16: lire 900 milioni.
-
All'onere ricadente negli esercizi finanziari
successivi si farà fronte ai sensi della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47.
Art. 23 - Note
-
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
-
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 giugno 1994. Assessore regionale per gli enti
locali
MARTINO ORDILE |