REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente
legge:
Art. 1. Attuazione di norme
statali in materia di protezione civile
1. Le attività di protezione civile
concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone
derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione,
nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il
ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del
preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia
di prevalente interesse regionale. 2. Sono recepiti dalla Regione
siciliana i principi e le norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", nonché
esercitate le funzioni attribuite alle regioni, alle province ed ai comuni
dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di protezione civile. 3. Le funzioni attribuite alla Regione
dall'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 6 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in materia di accertamento dei danni in agricoltura
derivanti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, sono di
competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Restano salve in Sicilia le competenze già attribuite da leggi regionali
al Corpo forestale della Regione.
Art. 2. Ufficio regionale di
protezione civile
1. Per le finalità di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo
svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1,
2, 3, 4, 7, è istituito l'Ufficio regionale di protezione civile, posto,
sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze
del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega,
dell'Assessore delegato alla protezione civile. 2. L'Ufficio curerà il
collegamento fra Stato, Regione ed enti locali per lo svolgimento delle
attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle
attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività
di protezione civile. 3. Nell'imminenza del verificarsi di una
situazione di emergenza di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, l'Ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria
struttura per la gestione della crisi con personale tecnico, reperibile 24
ore su 24, composto anche da disaster managers provenienti, se necessario,
anche da amministrazioni diverse da quella regionale. I relativi oneri
sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 3. Servizio tecnico idrografico
regionale
1. La Sezione autonoma per il Servizio
idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete
l'attività di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico, è costituita in
Servizio tecnico idrografico regionale. 2. Il Servizio tecnico
idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica
e organizzativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.
183, è posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle
dirette dipendenze del Presidente della Regione. 3. Ai sensi
dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stesso Servizio
vigila sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di
rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni eccezionali, sia
riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse idriche
superficiali e profonde. 4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per
il potenziamento e l'organizzazione del Servizio e provvede a garantirne
il funzionamento.
Art. 4. Uffici provinciali e
comunali di protezione civile
1. Per le finalità della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per l'esercizio delle competenze definite dagli
articoli 13 e 15 della stessa legge, nonché per lo svolgimento delle
funzioni attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province regionali ed i
comuni istituiscono uffici di protezione civile, prevedendo nei propri
bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività. 2.
Negli enti locali il superamento del corso di disaster management
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della protezione civile, riconosciuto dalla Scuola superiore della
Pubblica Amministrazione, a parità di qualifica e di titoli professionali,
costituisce titolo preferenziale per il coordinamento degli uffici di
protezione civile.
Art. 5. Ripartizione territoriale
fondi per la protezione civile
1. Salvo quanto previsto da speciali
disposizioni, il Presidente della Regione, sui fondi da assegnare agli
enti locali ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta
regionale e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali,
determina con proprio decreto la quota da utilizzare per le attività di
protezione civile previste dalla presente legge.
Art. 6. Comitato regionale di
protezione civile
1. In attuazione della disposizione di
cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è
istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato regionale
di protezione civile. Il Comitato è presieduto dal Presidente della
Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla
protezione civile. 2. Il Comitato regionale predispone e verifica
l'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione dei
rischi di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. 3. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della competente Commissione legislativa, vengono
disciplinati la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale di
protezione civile. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve in ogni caso
prevedere che del Comitato facciano parte: a) rappresentanti dei
comuni e delle province; b) rappresentanti delle associazioni di
volontariato; c) rappresentanti di enti che svolgono attività di
protezione civile nell'ambito della Regione siciliana. 5. Per lo
svolgimento di attività di rilevante carattere scientifico o di notevole
impegno organizzativo, il Presidente della Regione potrà avvalersi di
esperti, in numero non superiore a otto, e stipulare convenzioni con enti
ed istituzioni scientifiche. 6. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 100
milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 500
milioni.
Art. 7. Volontariato di protezione
civile
1. All'Ufficio regionale di protezione
civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile e la
predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la
formazione dei volontari. 2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo
6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22
della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa. 3. Le
organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel
registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6
della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui
al comma 1. 4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro
generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22. 5. Con
regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della
competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le
modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di
volontariato. 6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale
della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione
legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi
all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 8. Contributo
straordinario
1. In favore dei familiari di Giuseppe
Cassarino, deceduto a seguito di inalazioni di gas tossici avvenuta
durante la sua partecipazione ad attività di spegnimento dell'incendio
sviluppatosi il 2 luglio 1998 in contrada Pignati di Canicattini Bagni, è
disposta l'erogazione, tramite l'Ufficio regionale di protezione civile,
di un contributo straordinario di lire 80 milioni.
Art. 9. Norma
finanziaria
1. Per le finalità degli articoli 7 e
8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900
milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000
milioni.
Art. 10. Convenzioni
1. Per le finalità della presente
legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega,
l'Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite
convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi
controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi e acquisire
attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere. 2. Per
le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 3.500
milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi
e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili. 3.
Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il biennio
1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui lire 3.000 milioni
per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire
500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.
Art. 11. Disposizione
finanziaria
1. All'onere di lire 5.000 milioni
ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con la riduzione del
capitolo 60751 (codice 2012). 2. La spesa di lire 5.000 milioni per
ciascuno degli anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione codice 08.02.00 (codice 2003). 3. Gli oneri per gli
esercizi successivi al 2000 saranno determinati a norma dell'articolo 4,
comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 12.
1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione. Catania, 31 agosto 1998.
DRAGO
NOTE
Avvertenza: Il testo delle
note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2
e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti,
secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in
corsivo.
Nota all'art. 1, commi 2 e 3: L'art. 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così dispone:
"Funzioni conferite alle regioni e agli
enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative
non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono
conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare: a) sono attribuite alle regioni le funzioni
relative: 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2)
all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge
n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da
eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f), del comma 1
dell'articolo 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei
territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio
1992, n. 185; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del
volontariato; b) sono attribuite alle province le funzioni
relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai
programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza sulla
predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso
di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) sono attribuite ai
comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione in ambito comunale,
delle attività di previsione dei rischi stabilite dai programmi e piani
regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli
relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche
nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4)
all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza
sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei
servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile
a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali
e regionali". Nota all'art. 2, comma 1: L'art. 12 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, così dispone: "Competenze delle
regioni. – 1. Le regioni fatte salve le competenze legislative ed i
poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi
antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da
calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione – partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle
attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei
limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei
principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di
protezione civile. 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla
predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui
al comma 1 dell'articolo 4. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le
regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle
strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di
protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di
protezione civile. 4. Le disposizioni contenute nella presente legge
costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività
regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui
dovranno conformarsi le leggi regionali in materia". Per l'art. 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nota all'art.
1. Nota all'art. 2, comma 3: L'art. 2 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, così dispone: "Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze. – 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi
si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari". Nota all'art. 3, comma 2: L'art. 9
della legge 18 maggio 1989, n. 183, così dispone: "I servizi tecnici
nazionali. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed
unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia
scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 2. I servizi tecnici
già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono
costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e
mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di
cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali
necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del
territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine
sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica
amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo
forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel
Mezzogiorno. (Omissis) 4. I servizi tecnici nazionali hanno
le seguenti funzioni: a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è
definita all'articolo 2; b) realizzare il sistema informativo
unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo
quanto previsto al comma 5; c) fornire, a chiunque ne faccia
richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni
biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in
base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte
di chi ne usufruisca. (Omissis)". Nota all'art. 3, comma
3: L'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, così
dispone: "Strutture operative nazionali del Servizio. – 1.
Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
quale componente fondamentale della protezione civile; b) le
Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo
forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici
nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di
ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture
del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di
volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA
(CAI). 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta
del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla
presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione
civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e
collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale
della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con le
stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito
delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori
norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni
delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione
civile". Note all'art. 4, comma 1: Gli articoli 13 e 15 della
legge 24 febbraio 1992, n. 212, così, rispettivamente, dispongono: —
"13. Competenze delle province. – Le province, sulla base delle
competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno
1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del
Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei
compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in
armonia con i programmi nazionali e regionali. 2. Per le finalità di
cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato
provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente
dall'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa
parte un rappresentante del prefetto". — "15. Competenze del comune
ed attribuzioni del sindaco. – 1. Nell'ambito del quadro ornamentale
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali,
ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. 2. La
regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di
organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni,
l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 3. Il
sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata
comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 4.
Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con
i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre
forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di
protezione civile". — Per l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, vedi nota all'art. 1. Nota all'art. 5: L'art.
45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ha istituito un fondo a
sostegno delle autonomie locali al fine di garantire alle province e ai
comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla
vigente legislazione. Note all'art. 6, commi 1 e 2: Per
l'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, vedi note all'art. 2,
comma 1. Note all'art. 7, commi 2 e 4: — L'art. 6 della legge
regionale 7 giugno 1994, n. 22, ha istituito il registro generale
regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni, con
riferimento al tipo di attività espletata. — La lettera f) del comma 2,
dell'art. 6 della legge 7 giugno 1994, n. 22, come aggiunta dall'art. 22
della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, prevedeva la sezione
"protezione civile". Nota all'art. 9, comma 1: Per l'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 212, vedi note all'art. 3, comma
3.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 672 "Recepimento nella
Regione siciliana dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 255
recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile"". Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della
Regione (Drago) su proposta dell'Assessore alla Presidenza della Regione
(Bufardeci) il 27 marzo 1998. D.D.L. n. 709 "Disciplina
dell'esercizio dell'attività, degli interventi e delle funzioni della
Regione siciliana in materia di protezione civile". Iniziativa
parlamentare: presentato dai deputati Pignataro, Capodicasa, Battaglia,
Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pezzino, Silvestro,
Speziale, Trimarchi, Villari, Zago, Zanna. Trasmessi alla Commissione
"Affari istituzionali" (I) rispettivamente il 10 aprile 1998 ed il 9
giugno 1998. Esaminato testo abbinato nella seduta n. 127 del 7 luglio
1998. Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n.
127 del 7 luglio 1998. Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II)
nella seduta n. 107 del 21 luglio 1998. Esitato per l'Aula nella seduta
n. 130 del 21 luglio 1998. Relatore: Cintola. Discusso
dall'Assemblea nella seduta n. 178 del 23 luglio 1998. Approvato
dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto
1998. (98.35.1831)
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