L.R. 31 AGOSTO 1998 n. 14

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE


REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.
Attuazione di norme statali
in materia di protezione civile


1. Le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di prevalente interesse regionale.
2. Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", nonché esercitate le funzioni attribuite alle regioni, alle province ed ai comuni dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile.
3. Le funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di accertamento dei danni in agricoltura derivanti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, sono di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Restano salve in Sicilia le competenze già attribuite da leggi regionali al Corpo forestale della Regione.

Art. 2.
Ufficio regionale di protezione civile


1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7, è istituito l'Ufficio regionale di protezione civile, posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione civile.
2. L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regione ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione civile.
3. Nell'imminenza del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'Ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria struttura per la gestione della crisi con personale tecnico, reperibile 24 ore su 24, composto anche da disaster managers provenienti, se necessario, anche da amministrazioni diverse da quella regionale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 3.
Servizio tecnico idrografico regionale


1. La Sezione autonoma per il Servizio idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico, è costituita in Servizio tecnico idrografico regionale.
2. Il Servizio tecnico idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stesso Servizio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse idriche superficiali e profonde.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il potenziamento e l'organizzazione del Servizio e provvede a garantirne il funzionamento.

Art. 4.
Uffici provinciali e comunali di protezione civile


1. Per le finalità della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'esercizio delle competenze definite dagli articoli 13 e 15 della stessa legge, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province regionali ed i comuni istituiscono uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività.
2. Negli enti locali il superamento del corso di disaster management organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, riconosciuto dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, a parità di qualifica e di titoli professionali, costituisce titolo preferenziale per il coordinamento degli uffici di protezione civile.

Art. 5.
Ripartizione territoriale fondi
per la protezione civile


1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, il Presidente della Regione, sui fondi da assegnare agli enti locali ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta regionale e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, determina con proprio decreto la quota da utilizzare per le attività di protezione civile previste dalla presente legge.

Art. 6.
Comitato regionale di protezione civile


1. In attuazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato regionale di protezione civile. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile.
2. Il Comitato regionale predispone e verifica l'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, vengono disciplinati la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale di protezione civile.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve in ogni caso prevedere che del Comitato facciano parte:
a) rappresentanti dei comuni e delle province;
b) rappresentanti delle associazioni di volontariato;
c) rappresentanti di enti che svolgono attività di protezione civile nell'ambito della Regione siciliana.
5. Per lo svolgimento di attività di rilevante carattere scientifico o di notevole impegno organizzativo, il Presidente della Regione potrà avvalersi di esperti, in numero non superiore a otto, e stipulare convenzioni con enti ed istituzioni scientifiche.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 100 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 500 milioni.

Art. 7.
Volontariato di protezione civile


1. All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.
2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.
3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1.
4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.
5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato.
6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 8.
Contributo straordinario


1. In favore dei familiari di Giuseppe Cassarino, deceduto a seguito di inalazioni di gas tossici avvenuta durante la sua partecipazione ad attività di spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 2 luglio 1998 in contrada Pignati di Canicattini Bagni, è disposta l'erogazione, tramite l'Ufficio regionale di protezione civile, di un contributo straordinario di lire 80 milioni.

Art. 9.
Norma finanziaria


1. Per le finalità degli articoli 7 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000 milioni.

Art. 10.
Convenzioni


1. Per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui lire 3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.

Art. 11.
Disposizione finanziaria


1. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con la riduzione del capitolo 60751 (codice 2012).
2. La spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 08.02.00 (codice 2003).
3. Gli oneri per gli esercizi successivi al 2000 saranno determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 31 agosto 1998.

DRAGO

 

NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 2 e 3:
L'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così dispone:

"Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali


1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f), del comma 1 dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione in ambito comunale, delle attività di previsione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così dispone:
"Competenze delle regioni. – 1. Le regioni fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia".
Per l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 2, comma 3:
L'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così dispone:
"Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. – 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari".
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così dispone:
"I servizi tecnici nazionali. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
(Omissis)
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
(Omissis)".
Nota all'art. 3, comma 3:
L'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, così dispone:
"Strutture operative nazionali del Servizio. – 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile".
Note all'art. 4, comma 1:
Gli articoli 13 e 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, così, rispettivamente, dispongono:
— "13. Competenze delle province. – Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dall'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto".
— "15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. – 1. Nell'ambito del quadro ornamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile".
— Per l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 5:
L'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ha istituito un fondo a sostegno delle autonomie locali al fine di garantire alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla vigente legislazione.
Note all'art. 6, commi 1 e 2:
Per l'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, vedi note all'art. 2, comma 1.
Note all'art. 7, commi 2 e 4:
— L'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, ha istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni, con riferimento al tipo di attività espletata.
— La lettera f) del comma 2, dell'art. 6 della legge 7 giugno 1994, n. 22, come aggiunta dall'art. 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, prevedeva la sezione "protezione civile".
Nota all'art. 9, comma 1:
Per l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 212, vedi note all'art. 3, comma 3.

LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 672
"Recepimento nella Regione siciliana dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 255 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore alla Presidenza della Regione (Bufardeci) il 27 marzo 1998.
D.D.L. n. 709
"Disciplina dell'esercizio dell'attività, degli interventi e delle funzioni della Regione siciliana in materia di protezione civile".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Pignataro, Capodicasa, Battaglia, Cipriani, Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pezzino, Silvestro, Speziale, Trimarchi, Villari, Zago, Zanna.
Trasmessi alla Commissione "Affari istituzionali" (I) rispettivamente il 10 aprile 1998 ed il 9 giugno 1998.
Esaminato testo abbinato nella seduta n. 127 del 7 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 127 del 7 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 107 del 21 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 130 del 21 luglio 1998.
Relatore: Cintola.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 178 del 23 luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998.
(98.35.1831)