D. D. G. n°26 del 21/03/2002 REPUBBLICA ITALIANAREGIONE
SICILIANA
_________ IL DIRIGENTE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | |
Visto | lo Statuto della Regione; |
Visto | il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. n°70 del 28 Febbraio 1979; |
Visto | il D.P.R. n°194 del 19-02-2002; |
Visto | l’art.108 del D.leg.vo. 31 Marzo 1998
n°112 che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti
Locali in materia di Protezione Civile; |
Vista | la legge regionale 15 maggio 2000,
n°10; |
Visto | l’art.7 comma 1° della legge regionale
14/1998, che prevede, tra l’altro, che all’Ufficio regionale di protezione
civile è affidato il compito della tenuta del registro delle Associazioni
di Volontariato; |
Visto | il D.P.Reg. n°12 del 15 giugno 2001
“Regolamento Regionale che disciplina le attività del volontariato di
protezione civile nella Regione Siciliana”; |
Visto | in particolare l’art.3 del citato
D.P.Reg. n°12 del 15 giugno 2001 “Regolamento Regionale che
disciplina le attività del
volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana”; |
Considerato | che i gruppi comunali di volontariato
di protezione civile costituiscono per molti Comuni dell’Isola,
specialmente per quelli di minor consistenza, l’unica forza di
volontariato organizzato immediatamente allertabile e disponibile in caso
di eventi che colpiscano un territorio comunale; |
Considerato | che i
gruppi comunali sono strutture riconducibili a natura giuridica
diversa da quella prevista per le organizzazioni di volontariato; |
Ritenuto | pertanto necessario ed indispensabile disciplinare l’iscrizione dei gruppi comunali garantendo, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento regionale, le peculiarità proprie dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile. |
DECRETA
Art. 1
(Istituzione
sezione speciale registro) 1. Per le motivazioni di cui in premessa, è istituita la sezione speciale del Registro regionale del Volontariato di Protezione Civile, in cui andranno inseriti, a fini censori, i gruppi comunali di volontariato di protezione civile che ne facciano specifica richiesta; 2. la sezione speciale di cui al comma uno è compresa fra la pagina 81 e la pagina 100 del registro predisposto secondo lo schema tipo di cui alla propria Circolare N°1/2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – n°55 del 23 novembre 200l; 3. al fine dell’inserimento nella sezione speciale di cui al comma 1 il Sindaco in qualità di Legale rappresentante del Gruppo Comunale dovrà avanzare apposita istanza corredata da: a) regolamento comunale di istituzione e funzionamento del gruppo comunale di protezione civile approvata con delibera del Consiglio Comunale; b) copia della delibera del consiglio comunale di istituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile; c) scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali – allegati 3 e 4 alla Circolare N°1/2001; d) elenco numerico e nominativo dei volontari aderenti con indicazione in ordine al data e luogo di nascita, nonché dell’eventuale specializzazione e carica ricoperta all’interno del gruppo comunale; e) dichiarazione in ordine alla reperibilità in h.24 del referente del gruppo comunale con indicazione in ordine a tutti i recapiti disponibili nonché quelli dei suoi sostituti; f) copia conforme dell’assicurazione prevista all’art.6 del vigente regolamento approvato con D.P.Reg. 12 del 15 giugno 2001 ovvero copia conforme delle polizze e delle ricevute di versamento relative al rinnovo delle stesse per l’anno solare in corso; g) dichiarazione di cui alla lettera h) dell’art.7 del vigente regolamento approvato con D.P.Reg. 12 del 15 giugno 2001, da parte di tutti i titolari di incarichi all’interno del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. 4.
I gruppi comunali iscritti nella sezione speciale prevista dal
presente decreto sono iscritti con numerazione progressiva a tre cifre
accompagnate dal codice GC. Art. 2(Requisiti
minimi per l’inserimento dei Gruppi Comunali nella sezione speciale del
Registro) Per la richiesta di inserimento del Gruppo Comunale nella sezione speciale del Registro regionale del Volontariato di protezione civile, il Gruppo Comunale di Volontariato di protezione civile dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi evincibili dal Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile ovvero dichiarati dal Sindaco con apposita certificazione resa ai sensi delle leggi vigenti: a) assenza di fini di lucro; b) assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti a qualsiasi titolo ivi compreso l’attività di coordinamento del gruppo comunale; c) possibilità, a garanzia della democraticità della struttura, di adesione al gruppo comunale da parte di tutti i cittadini che abbiano superato la maggiore età ovvero che abbiano superato il sedicesimo anno di età previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale; d) obbligo da parte degli aderenti di partecipare alle attività del gruppo comunale con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione a pena di esclusione dal Gruppo Comunale; e) garanzia di applicazione dei benefici di legge previsti in atto con D.P.R. n°194//2001; f) obbligo dell’assicurazione di tutti gli aderenti ai sensi dell’art.4 della Legge n°266/1991 con le modalità previste dal D.M. 14 febbraio 1992. Art. 3
(Possibilità per i gruppi comunali di iscrizione nella sezione ordinaria del registro previsto all’art.7 della Legge n°14/1998) 1. I gruppi comunali di volontariato costituiti con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale debitamente pubblicato all’albo pretorio possono richiedere l’inserimento nella sezione ordinaria del Registro regionale di cui all’art.7 della Legge n°14/1998. Per l’inserimento nella sezione ordinaria il Sindaco del Comune in cui ha sede il Gruppo Comunale che richiede l’iscrizione dovrà produrre la documentazione prevista all’art.7 del vigente regolamento unitamente agli allegati n°.3 e n°4 alla Circolare n°1/2001 pubblicata sulla G.U.R.S. n°55 del 23-11-2001, debitamente compilati; 2.
la copia conforme all’originale dell’atto costitutivo, unitamente
allo statuto o agli accordi fra gli aderenti prevista alla lettera a)
comma 1 dell’art. 7 del vigente regolamento è sostituita, per i gruppi
comunali richiedenti l’iscrizione contemplata al presente articolo, con la
copia conforme del Regolamento di istituzione e funzionamento del Gruppo
comunale di cui al comma 1 del presente articolo e della relativa delibera
di approvazione del Consiglio Comunale regolarmente pubblicata all’albo
pretorio. Art. 4(Requisiti
minimi per l’inserimento dei Gruppi Comunali nella sezione ordinaria del
Registro) I Gruppi
Comunali per poter richiedere l’iscrizione nella sezione ordinaria del
Registro devono possedere, in conformità all’art.6 del vigente
Regolamento, oltre ai requisiti prescritti al precedente art.2 del
presente Decreto almeno i seguenti requisiti aggiuntivi: 1.
il Gruppo Comunale di Volontariato di protezione deve garantire la
democraticità mediante un comitato direttivo interno ovvero un
coordinatore che pur designato dal Sindaco sia legittimato dal voto della
metà più uno dei volontari aderenti al gruppo comunale riuniti in
assemblea plenaria; 2.
il comitato direttivo ovvero il coordinatore del Gruppo Comunale
rimane in carica per un periodo non superiore ai cinque anni e può essere
rieletto; 3.
l’obbligo di predisporre un capitolo di spesa all’interno del
bilancio comunale, al fine di finanziare, parte o tutte, le attività del
Gruppo Comunale. Tali requisiti
dovranno essere esplicitati nel Regolamento, approvato con delibera
consiliare, che disciplina le attività del Gruppo Comunale. Art. 5(Diritti e
doveri dei Gruppi Comunali iscritti al Registro Regionale) 1.
I gruppi comunali iscritti nel registro regionale secondo le
modalità previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto partecipano,
secondo i principi ispiratori del Regolamento e sulla base dei programmi
regionali, alle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di
vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate
anche al di fuori del proprio territorio comunale ed ad ogni altra
iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze
connesse agli eventi di cui all’art.2 della Legge n°225/1992. 2.
I gruppi comunali iscritti nel registro regionale secondo le
modalità previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto assicurano la
piena e costante disponibilità a concorrere nell’ambito del territorio
regionale e nazionale alle attività di protezione civile. 3.
I gruppi comunali di protezione civile regolarmente iscritti nella
sezione ordinaria del registro delle organizzazioni di volontariato,
secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto,
possono accedere ai contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio
con le medesime modalità previste per le altre organizzazioni di
volontariato, dal titolo II del vigente Regolamento sulla disciplina delle
attività di volontariato di protezione civile nella Regione
Siciliana. 4.
I gruppi comunali di cui agli artt. 1 e 2 del presente Decreto,
iscritti nella sezione speciale del registro, possono accedere ai
contributi previsti soltanto dopo che vengano soddisfatte le richieste,
valutate positivamente, delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi
comunali iscritti nella sezione ordinaria. 5.
In deroga al precedente punto 4, il Sindaco, per oggettive
situazioni di rischio presenti sul proprio territorio comunale, entro i
limiti dello stanziamento del bilancio regionale, potrà ottenere
contributi finalizzati al miglioramento dell’efficacia di intervento del
proprio Gruppo Comunale. 6.
I gruppi comunali di protezione civile iscritti nella sezione
speciale, avendone i requisiti, possono in qualsiasi momento, presentando
la prescritta documentazione, avanzare richiesta di iscrizione nella
sezione ordinaria del registro e contestualmente richiedere la
cancellazione dalla sezione speciale. Art. 6(Pubblicazione ed entrata in vigore) Il presente
decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Palermo, lì 15
marzo 2002 | |
IL DIRIGENTE GENERALE (Ing. Tullio Martella) |