Alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
siciliana iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione
civile
Alle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione siciliana già iscritte alla lettera f dell'elenco delle
associazioni di volontariato previsto dalla legge regionale n.
22/94
Agli uffici comunali di protezione civile della Regione
siciliana
e,
p.c.
Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile
Alle
Prefetture della Sicilia
Alle Province regionali della
Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Al comandante
della Regione carabinieri della Sicilia
Al comandante della
Regione Sicilia della Guardia di finanza
All'Assessorato
regionale degli enti locali - Direzione affari sociali
Nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 14 settembre 2001 è stato
pubblicato il decreto presidenziale n. 12 del 15 giugno 2001 "Regolamento
concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione
civile nella Regione siciliana".
Con il medesimo provvedimento sono
stati fissati i criteri d'iscrizione delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile operanti nell'ambito di questa Regione, nonché le
modalità e i criteri di corresponsione dei contributi alle medesime
organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Con tale atto,
che, per brevità, sarà definito Regolamento, è data, pertanto, attuazione
alle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 31 agosto
1998 n. 14, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'1
settembre 1998.
Ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul
volontariato n. 266/91, è attività di volontariato, l'attività prestata
dall'individuo in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, tramite
l'organizzazione associativa di cui lo stesso individuo-volontario fa
parte.
In particolare ai sensi del Regolamento, nella Regione
siciliana, sono da considerare organizzazioni di volontariato di
protezione civile, quelle organizzazioni di volontariato, come sopra
definite, che per i propri fini statutari svolgono e promuovono attività
volte alla previsione, prevenzione delle varie ipotesi di rischio connesse
con la vulnerabilità del territorio, nonché al soccorso in caso d'eventi
calamitosi ed ad ogni altra iniziativa indifferibile volta al superamento
delle emergenze.
Le organizzazioni di volontariato di protezione
civile, svolgono altresì attività d'autoformazione e addestramento dei
propri volontari.
Inoltre, come specificato all'art. 2, comma 2°, del
Regolamento, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione d'appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dalle organizzazioni stesse.
Tale definizione è confermata dal D.P.R.
n. 194 dell'8 febbraio 2001, - Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile - che all'art. 1, comma 1, individua quale
organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo
liberamente costituito, senza fini di lucro, che svolga attività di
previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione d'eventi di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività
di formazione e addestramento, nella stessa materia.
Pertanto, con la
presente circolare, si intendono fornire talune indicazioni e chiarimenti
in ordine alle procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile, ivi compresi i gruppi comunali di
protezione civile, nell'apposito registro previsto al comma 1 dell'art. 7
della più volte citata legge regionale n. 14/98.
Al fine di agevolare
ed uniformare le procedure d'iscrizione è, altresì, allegata alla presente
un'idonea modulistica predisposta al riguardo.
Con successiva circolare
saranno forniti eventuali chiarimenti in ordine alle modalità e ai criteri
per l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato di
protezione civile.
ISTITUZIONE DEL REGISTRO
Il registro di
protezione civile, costituito da 100 pagine, ed ogni pagina è costituita
da dieci righe distinte in 8 campi, conformemente all'allegato 1 della
presente circolare, che rappresenta lo schema tipo del registro.
In
tale registro sono indicati i seguenti parametri:
- numero
d'ordine d'iscrizione che è attribuito in stretta connessione al numero e
alla data del provvedimento d'iscrizione del Presidente della Regione o,
in caso d'attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione
civile;
- numero decreto è il numero di repertorio del decreto;
- data decreto individua la data in cui il decreto d'iscrizione
è stato repertoriato;
- provincia individua la Provincia in cui
l'organizzazione di volontariato ha la propria sede legale;
-
denominazione dell'organizzazione di volontariato: che rappresenta
la denominazione che è riportata nella documentazione prodotta all'atto
della presentazione della richiesta di riconoscimento;
- comune,
individua il comune ove l'organizzazione di volontariato ha la propria
sede legale;
- indirizzo riporta l'indirizzo completo ove
l'organizzazione di volontariato ha eletto la propria sede legale. Tale
indirizzo sarà utilizzato per la corrispondenza ufficiale;
-
annotazioni nel parametro annotazioni saranno indicati il
provvedimento di cancellazione dell'organizzazione ovvero il cambio
d'indirizzo dell'organizzazione medesima, cambio d'indirizzo, che in ogni
caso deve realizzarsi all'interno del territorio del comune nel quale ha
sede l'organizzazione di volontariato.
ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, GIA' ISCRITTE NEL REGISTRO GENERALE
DEGLI ENTI LOCALI
La legge regionale n. 14/98, com'è noto, ha previsto
che le organizzazione di volontariato di protezione civile già iscritte
nel registro regionale del volontariato, previsto dalla legge regionale 7
giugno 1994, n. 22, alla lettera f (protezione civile), sono iscritte
d'ufficio al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile.
Tali organizzazioni di volontariato che sono quelle
iscritte ai numeri d'ordine 183, 191, 198, 205, 235, 306, 315, 316, 324,
dell'elenco delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art.6 della
legge regionale n. 7/6/94, n. 22 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 12 novembre 1999, al fine
di essere iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile, dovranno produrre, anche in ossequio alle disposizioni
dell'art. 9 del Regolamento, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione della presente circolare, un'auto dichiarazione a firma del
legale rappresentante dell'Associazione, resa ai sensi della legge n.
15/68 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti:
- il
permanere dei requisiti accertati al momento dell'inserimento nell'elenco
delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale
regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22,
con particolare riferimento alle eventuali variazioni intervenute
nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi tra gli aderenti;
- la situazione in ordine ad eventuali contratti di lavoro
stipulati con lavoratori dipendenti o autonomi, comunque instaurati
dall'organizzazione di volontariato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge n. 266/91;
- dettagliata relazione sull'attività svolta
negli anni 1998, 1999, 2000.
Qualora l'organizzazione di volontariato
non produca entro il termine stabilito quanto richiesto, nel rispetto
delle procedure di revisione del registro, previa diffida del Presidente
della Regione ovvero dell'Assessore delegato alla protezione civile, sarà
sospeso l'inserimento di detta organizzazione di volontariato nel registro
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Quanto
sopra ai fini di un costante aggiornamento delle reali potenzialità
d'azione delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile.
NUOVA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Direttive generali
L'art. 6
del Regolamento prescrive i requisiti necessari per l'iscrizione al
registro regionale, in particolare, si richiama l'attenzione sulla
necessità che per richiedere l'iscrizione al registro le organizzazioni di
volontariato devono essere costituite "con atto registrato, da almeno sei
mesi".
Per la registrazione di tale "atto" si richiama l'attenzione
sul contenuto del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Gazzetta
Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286) relativo alla semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e
d'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto.
Si significa, altresì, che sempre ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento è previsto per le organizzazioni di volontariato l'obbligo
della formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale dal quale
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le
modalità d'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti e ciò ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n. 266/91.
Si
ribadisce, che, sempre ai sensi del citato art. 6 del Regolamento nello
statuto, nell'accordo fra gli aderenti, ovvero nell'atto costitutivo
dell'organizzazione di volontariato richiedente l'iscrizione deve essere,
fra l'altro, espressamente previsto: l'obbligo di assicurare i propri
aderenti secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n.
266/1991.
Ove l'organizzazione di volontariato si articoli in diversi
gruppi operativi o sezioni, distinti per singoli ambiti territoriali nella
Regione siciliana, tale circostanza dovrà essere specificata nell'istanza
d'iscrizione nonché nella relazione prevista dalla lettera f dell'art. 7
del Regolamento.
Ove si tratti di organizzazioni nazionali, facenti
capo al Comitato nazionale di volontariato di protezione civile di cui al
D.P.C.M. 14 ottobre 1998, le stesse potranno presentare l'istanza
d'iscrizione anche tramite i propri rappresentanti provinciali o
regionali.
Le Associazioni nazionali, che hanno formalmente comunicato
a questo Dipartimento che ogni rapporto fra le singole Associazioni
aderenti dovrà avvenire solo tramite il proprio referente regionale o
provinciale, dovranno utilizzare tale flusso informativo anche ai fini
dell'iscrizione nel registro regionale.
Si rappresenta, infine, che
per agevolare l'attività istruttoria del servizio volontariato appare
necessario che la domanda d'iscrizione e la relativa documentazione, oltre
che in originale o copia autentica, ove previsto, pervenga anche in
fotocopia.
MODULISTICA
L'art. 7 della legge regionale 31 agosto
1998, n. 14 ha previsto, tra l'altro, che le organizzazioni di
volontariato di protezione civile, operanti nell'ambito di questa Regione
siano iscritte nel registro regionale di volontariato di protezione
civile, tenuto presso l'Ufficio regionale di protezione civile.
Ai fini
dell'iscrizione nel registro regionale di volontariato di protezione
civile, il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato,
costituita con atto debitamente registrato, da almeno sei mesi nell'ambito
della Regione Siciliana, dovrà produrre apposita istanza in carta
semplice.
Allo scopo di agevolare la produzione dell'istanza, in
allegato, allegato n. 2 è suggerito un facsimile d'istanza proposto anche
ai fini di una standardizzazione con conseguente accelerazione dei tempi
d'esame ed istruttoria.
Ad integrazione dell'istanza d'iscrizione dovrà
essere prodotta una scheda informativa dell'organizzazione conforme alla
scheda riportata in allegato 3, contenente le seguenti informazioni:
-
dati anagrafici;
- caratteristiche dell'associazione di
volontariato. Attraverso tale informazione si viene a conoscere la
tipologia d'organizzazione operante, cioè se la stessa ha una diffusione
comunale o sovra comunale;
- attività che svolge l'organizzazione
di volontariato di protezione civile, nei seguenti settori: formazione;
socio sanitario; tecnico scientifico; tecnico-logistico antincendio;
tecnico-logistico comunicazioni; tecnico logistico ricerca e soccorso;
tecnico-logistico assistenza alla popolazione; tecnico-logistico mezzi;
tecnico-logistico supporto amministrativo; beni culturali ed ambientali.
Tale sezione non deve essere compilata da quelle organizzazioni di
volontariato che, iscritte nell'elenco previsto dall'ex D.P.R. n. 613/94,
hanno già risposto alla scheda informativa "Formazione del volontariato di
protezione civile della Regione siciliana" inviata da questo Dipartimento
con nota 175 del 20 marzo 2001;
- rapporti con le istituzioni e
il territorio. Tale sezione è dedicata al rapporto con le istituzioni e
con gli Enti ed organismi territoriali e ciò al fine di avere corretta
cognizione del bacino d'utenza e se l'organizzazione di volontariato
mantiene rapporti di collaborazioni con le istituzioni;
- bisogni
formativi. Anche tale sezione non deve essere compilata da quelle
organizzazioni di volontariato che, iscritte nell'elenco previsto dall'ex
D.P.R. n. 613/94, hanno già risposto alla scheda informativa "Formazione
del volontariato di protezione civile della Regione siciliana" inviata da
questo Dipartimento con nota n. 175 del 20 marzo 2001.
In allegato 4
viene proposta una scheda informativa delle risorse materiali che possono
essere rese disponibili da parte dell'Organizzazione di volontariato e ciò
al fine di acquisire informazioni di base in relazione ai mezzi e alle
attrezzature disponibili, ove necessari, nelle diverse tipologie
d'evento.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai fini della legge n. 675/96 che ha
introdotto il nuovo sistema di tutela nei confronti del trattamento dei
dati, sebbene questo Dipartimento, in quanto soggetto pubblico, non è
obbligato ad acquisire il consenso degli interessati, per un più efficace
rapporto di collaborazione fra le istituzioni e le organizzazioni di
volontariato, in calce al modello d'istanza, nonché in calce agli allegati
relativi alla funzionalità dell'organizzazione volontariato e alle risorse
disponibili è richiesto il consenso al trattamento a firma del legale
rappresentante dell'Associazione. Si tenga presente che i dati acquisiti
saranno trattati con modalità precipuamente informatiche, per finalità di
protezione civile e gli stessi saranno comunque resi disponibili per le
competenti Prefetture, nonché per le sale operative: regionale,
provinciali e comunali.
Si rappresenta, al riguardo, che ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento, il Dipartimento regionale di protezione
civile è obbligato, entro il 31 Dicembre d'ogni anno, a pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, copia aggiornata del
registro regionale di protezione civile, nonché a trasmettere lo stesso
elenco al Dipartimento nazionale di protezione civile - sezione
volontariato.
Pertanto ove non sarà espresso il consenso sul
trattamento dei dati, l'organizzazione che sarà iscritta al Registro
regionale sarà comunque inserita nell'elenco che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, mentre non saranno inseriti sul sito ufficiale
della Regione (www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/) gli
altri dati quali, le disponibilità di risorse umane e materiali ovvero le
specializzazioni delle singole organizzazioni e ciò a discapito di una
proficua visibilità dell'organizzazione di volontariato.
DIRITTO
D'ACCESSO
Nel raccomandare la massima cura nella produzione della
documentazione che è allegata all'istanza, sia in ordine alla completezza
della stessa che alla sua leggibilità e ciò al fine di evitare un inutile
sovraccarico del servizio deputato all'istruttoria dell'istanza
d'iscrizione, con prolungamento dei tempi d'istruttoria, si rammenta che
ai sensi dell'art. 8 del Regolamento la richiesta di chiarimenti
interrompe per una volta soltanto il termine previsto per l'esame
istruttorio e per la relativa decisione finale. Ciò significa che dopo una
prima richiesta di chiarimenti, qualora gli stessi non saranno esaustivi
della problematica prospettata, l'Amministrazione regionale si troverà
costretta a rigettare l'istanza con le modalità previste al comma 4
dell'art. 8 del Regolamento: comunicazione all'organizzazione interessata
con lettera raccomandata con avviso di ricezione.
E' appena il caso di
rammentare che ai sensi delle disposizioni vigenti e in particolare delle
disposizioni in ordine al diritto d'accesso, il servizio volontariato sarà
aperto al pubblico, di norma, due volte la settimana:
- il
martedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
- il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00;
Potrà esercitare il diritto
d'accesso, previo idonea identificazione, il legale rappresentante
dell'organizzazione di volontariato ovvero un suo delegato, componente del
direttivo dell'organizzazione di volontariato. Le informazioni potranno
essere, altresì acquisite dall'eventuale rappresentante
regionale/provinciale e ciò per le Organizzazioni di volontariato facenti
capo al Comitato nazionale delle associazioni di volontariato di
protezione civile di cui al D.P.C.M. 14 ottobre 1998.
Al fine di
accelerare i tempi istruttori finalizzati all'iscrizione delle
organizzazioni di volontariato nel registro di protezione civile, le
associazioni che hanno presentato istanza d'iscrizione nel citato
registro, prima della pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, sono invitate a riprodurre
l'istanza d'iscrizione, menzionando la documentazione che si omette di
presentare in quanto già inviata in precedenza, non oggetto di rettifica e
pertanto attuale, si rappresenta al riguardo che nei giorni e nelle ore
d'accesso al pubblico il servizio sarà a disposizione al fine di rendere
il più rapido possibile l'iter procedurale dell'iscrizione medesima, ove
ciò sia possibile.
Al fine di dare la massima diffusione alla presente
circolare la stessa sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la successiva pubblicazione.
Si confida nella
massima collaborazione.
Il Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile: Tullio
MARTELLA